Illegittima la circolare della Regione Puglia che limitava le competenze dei geometri sui progetti in aree sismiche
Con la sentenza n. 3920/2010 depositata in data 18.11.2010, il Tar ha accolto il ricorso proposto dai Geometri per l’annullamento di una circolare interpretativa della Regione Puglia che limitava le competenze dei geometri sui progetti di costruzione in aree sismiche, a vantaggio di architetti, ingegneri e geologi.
La circolare, emanata il 6 luglio 2010 dal servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, stabiliva che alla categoria professionale dei geometri e geometri laureati sono consentiti soltanto interventi di riparazione sul patrimonio edilizio esistente ricadente in zona 4 (a basso rischio sismico), precludendo la progettazione di qualsiasi opera edile, con l’esclusione in ogni caso di opere che prevedano l’uso di strutture in cemento armato. In zone sismiche, l’attività dei geometri veniva limitata “a direzione lavori, vigilanza su lavori di riparazione delle costruzioni esistenti”.
La Regione Puglia motivava questo provvedimento sulla base del livello di formazione dei geometri nella progettazione in zona sismica, giudicato non paragonabile a quello di architetti, ingegneri e geologi.
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